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Via libera dal Senato al “condono” 2018-2022 se si aderisce al Concordato Preventivo Biennale

5 Ott di Antonio Maddalena

Via libera dal Senato al “condono” 2018-2022 se si aderisce al Concordato Preventivo Biennale

L’articolo 2-quater del Decreto Legge n. 113/2024, introdotto durante l’esame al Senato, introduce una serie di disposizioni a favore dei contribuenti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Questi soggetti possono avvalersi di un regime di ravvedimento, versando un’imposta sostitutiva che copre le imposte sui redditi, le relative addizionali e l’IRAP.

Aspetti principali dell’articolo:

  1. Base imponibile: la base imponibile dell’imposta sostitutiva è calcolata come la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato in base al punteggio ISA. L’incremento varia dal 5% al 50% a seconda del livello di affidabilità fiscale.Per quanto riguarda l’IRAP, la base imponibile si calcola analogamente, sulla base del valore della produzione netta dichiarata, incrementata secondo gli stessi criteri.
  2. Aliquote: le aliquote applicabili all’imposta sostitutiva variano in base al livello di affidabilità fiscale:
    • 10% per i soggetti con un punteggio ISA pari o superiore a 8;
    • 12% per punteggi compresi tra 6 e 8;
    • 15% per punteggi inferiori a 6.
    L’aliquota IRAP per le annualità 2018, 2019 e 2022 è fissata al 3,9%.
  3. Riduzione delle imposte per il periodo COVID-19: per le annualità 2020 e 2021, considerate le difficoltà derivanti dalla pandemia, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%.
  4. Importo minimo dell’imposta: in ogni caso, l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
  5. Modalità di versamento: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure in massimo 24 rate mensili, con interessi calcolati al tasso legale a partire dal 31 marzo 2025. In caso di rateizzazione, è essenziale che tutte le rate siano pagate per perfezionare l’opzione di ravvedimento. Tuttavia, il pagamento tardivo di una rata, purché non superi il termine della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
  6. Condizioni di decadenza dal beneficio: il ravvedimento non è considerato perfezionato se il pagamento (in unica soluzione o prima rata) avviene successivamente alla notifica di un processo verbale di constatazione (PVC), di un atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.
  7. Esclusione di rettifiche: dopo il versamento dell’imposta sostitutiva, non possono essere effettuate rettifiche sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo per gli anni d’imposta 2018-2022, a meno che non si verifichi uno dei seguenti casi:
    • Decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.
    • Misure cautelari o giudizi per reati specifici previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 o dal Codice penale.
    • Decadenza dalla rateazione.