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Integrazione redditi anche per il 2022. Sanzioni ridotte ad 1/18

15 Feb di Antonio Maddalena

Integrazione redditi anche per il 2022. Sanzioni ridotte ad 1/18

L’emendamento al Decreto Legge n. 215/2023, noto come decreto Milleproroghe, ha introdotto un’estensione temporale per le disposizioni relative al ravvedimento operoso speciale, come delineato dagli articoli da 174 a 178 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023). Questa modifica offre la possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni a 1/18 per le violazioni legate alle dichiarazioni (IVA, Redditi, IRAP) presentate in modo valido per il periodo d’imposta terminante il 31 dicembre 2022, ampliando così il periodo precedentemente stabilito che si limitava al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta antecedenti.

Per quanto riguarda il pagamento dell’importo dovuto per accedere a questa definizione agevolata, è prevista la possibilità di effettuare versamenti rateali secondo le scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. Tuttavia, la prima rata è posticipata al 2 aprile, a causa della coincidenza del 31 marzo con la domenica e del 1° aprile con un giorno festivo, mentre la seconda rata è spostata al 1° luglio. Per le rate successive alla prima, verranno applicati interessi al tasso annuo del 2%.

Entro la scadenza della prima rata, fissata al 2 aprile, è necessario anche sanare le irregolarità commesse, ad esempio, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nel caso di omissione di redditi.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine previsto per il pagamento della rata successiva, si perde il diritto alla rateizzazione. Di conseguenza, verranno iscritti a ruolo gli importi ancora dovuti, insieme a una sanzione del 30% sul residuo imponibile, come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, e interessi al tasso annuo del 4%, a partire dal 3 aprile 2024, secondo quanto stabilito dall’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973.

Le violazioni suscettibili di regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso speciale includono quelle già ammissibili al ravvedimento operoso ordinario, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i periodi d’imposta 2022 e precedenti, a condizione che la dichiarazione per il relativo periodo d’imposta sia stata presentata validamente. Sono inoltre regolarizzabili le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’IVAFE e all’IVIE che sfuggono ai controlli automatizzati previsti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, anche se riguardano attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio.

Resta in attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe per l’ufficializzazione di queste disposizioni.