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Deduzione delle Spese di Rappresentanza: I Quattro Pilastri

10 Gen di Antonio Maddalena

Deduzione delle Spese di Rappresentanza: I Quattro Pilastri

Le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito d’impresa solo se rispettano quattro requisiti fondamentali: gratuità, inerenza, ragionevolezza e tracciabilità. Questo ultimo criterio, introdotto dalla Legge n. 207 del 2024, è obbligatorio dal periodo d’imposta 2025. Ecco un’analisi dettagliata.


Definizione e Requisiti Normativi

Secondo l’articolo 108 del TUIR e il Decreto del Ministero dell’Economia del 19 novembre 2008, le spese di rappresentanza includono i costi sostenuti per beni e servizi erogati gratuitamente con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, in assenza di rapporti contrattuali diretti con beneficiari o fornitori. La deducibilità è consentita nei limiti quantitativi del decreto ministeriale, purché:

  1. Siano ragionevoli rispetto all’obiettivo di generare benefici economici per l’impresa.
  2. Rispondano a una finalità presuntiva, come spese per viaggi promozionali, eventi aziendali, mostre o l’apertura di nuove sedi.

Inerenza e Controlli Fiscali

La Suprema Corte ha ribadito che l’inerenza è un principio chiave nella deducibilità. La relazione tra le spese sostenute e l’attività dell’impresa deve essere valutata caso per caso. Secondo l’Ordinanza 28724 del 2024, l’Amministrazione finanziaria può negare la deducibilità se:

  • Le spese non risultano congrue rispetto ai ricavi.
  • Manca una documentazione adeguata sulle attività promozionali eseguite.

Un caso emblematico riguarda un viaggio a Cuba, dove il contribuente non ha fornito prove delle attività promozionali effettuate, portando al rigetto della deducibilità.


Introduzione dell’Obbligo di Tracciabilità

Dal 1° gennaio 2025, la Legge n. 207 del 2024 introduce l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese di rappresentanza. Ciò significa che saranno deducibili solo i costi pagati attraverso sistemi tracciabili, come:

  • Bonifici bancari o postali.
  • Carte di credito, debito o prepagate.
  • Assegni bancari e circolari.

Questo criterio si aggiunge al principio di cassa già previsto dall’articolo 108 del TUIR, secondo cui le spese sono imputate al periodo d’imposta in cui sono effettivamente sostenute.


Conclusione

La deducibilità delle spese di rappresentanza è ora più rigorosa che mai. Oltre a rispettare i principi di gratuità, inerenza e ragionevolezza, dal 2025 sarà necessario garantire la tracciabilità dei pagamenti per evitare contestazioni fiscali. Una gestione accurata della documentazione e l’utilizzo di metodi di pagamento conformi sono ormai imprescindibili.