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Bonus barriere architettoniche: nuovi limti dal 2024

20 Gen di Antonio Maddalena

Bonus barriere architettoniche: nuovi limti dal 2024

Il Decreto Legislativo 212/2023 ha apportato alcune modifiche significative al Bonus Barriere Architettoniche, inizialmente introdotto nel 2022. Questo incentivo fiscale era stato pensato per incoraggiare la rimozione delle barriere fisiche negli edifici, migliorando così l’accessibilità per tutti.

La Legge di Bilancio del 2022 prevedeva questo bonus per coprire le spese effettuate tra il 2022 e il 2025, destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Le opere che rientravano in questo beneficio comprendevano la sostituzione di serramenti, porte, pavimenti, l’automazione di sistemi come l’illuminazione e l’interfono, oltre al rifacimento o all’installazione di scale, ascensori, montascale e piattaforme elevatrici. Tuttavia, per essere qualificati per il bonus, questi lavori dovevano rispettare gli standard del DM 236/1989, garantendo così che gli edifici fossero realmente accessibili e privi di ostacoli.

Interessante notare che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, per beneficiare di questo bonus non era necessario essere una persona con disabilità. L’obiettivo principale era rendere gli edifici più accessibili a tutti.

La detrazione fiscale connessa a questi lavori era ripartita in cinque anni e corrispondeva al 75% della spesa sostenuta. Il limite massimo di spesa ammesso variava in base al tipo di edificio:

  • 50.000 € per edifici unifamiliari o plurifamiliari con accesso indipendente;
  • 40.000 € per edifici con 2-8 unità immobiliari;
  • 30.000 € per edifici con più di 8 unità.

Con l’arrivo della Legge di Bilancio 2024 e a partire dal 30 dicembre 2023, ci sono state delle modifiche significative:

  1. La gamma di lavori ammissibili per la detrazione è stata ridotta, focalizzandosi su scale, rampe, installazione di ascensori, montascale e elevatori.
  2. È stato introdotto l’obbligo di ottenere una certificazione da un tecnico qualificato, assicurando il rispetto degli standard del DM 236/1989.
  3. I pagamenti per questi lavori devono seguire lo stesso protocollo delle spese per la ristrutturazione edilizia, inclusa l’obbligatorietà di un bonifico bancario che dettagli le informazioni del beneficiario e dell’impresa che esegue i lavori.
  4. Non sarà più possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, tranne in casi specifici: lavori in condomini prevalentemente residenziali o lavori in unità unifamiliari/plurifamiliari eseguiti da individui con diritti reali sull’immobile e con un reddito non superiore a 15.000 €, o in presenza di una persona con disabilità nella famiglia.

Queste modifiche riflettono un affinamento del Bonus Barriere Architettoniche, concentrando le risorse su interventi mirati e assicurando che le modifiche apportate siano conformi agli standard richiesti.