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Bonus Natale, come ottenerlo

18 Ott di Antonio Maddalena

Bonus Natale, come ottenerlo

Il cosiddetto “bonus Natale” introdotto dall’art. 2-bis del D.L. 113/2024 (Decreto Omnibus), e convertito dalla Legge 143/2024, non spetta a tutte le coppie con figli a carico, anche a parità di condizioni reddituali. Questo beneficio, un’indennità una tantum di 100 euro che sarà erogata nel mese di dicembre 2024, è subordinato a specifici requisiti legati alla composizione del nucleo familiare, secondo le previsioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Caratteristiche generali del bonus

Il bonus consiste in un trattamento integrativo dell’Irpef, pari a 100 euro, proporzionato in base al periodo di lavoro svolto durante il 2024. Non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla determinazione dei contributi previdenziali. Tuttavia, esso è riservato ai lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti criteri:

  • Reddito complessivo: non superiore a 28.000 euro per l’anno d’imposta 2024.
  • Capienza dell’imposta lorda: l’importo dell’imposta lorda deve essere sufficiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente previste dall’art. 13, c.1 del TUIR.
  • Composizione del nucleo familiare: il bonus è riservato a coloro che rispettano determinati requisiti legati alla famiglia e al carico fiscale.

Condizioni specifiche per il nucleo familiare

Per accedere al bonus, i lavoratori devono rientrare in una delle seguenti situazioni:

  1. Coniugi con figli a carico: il lavoratore deve avere un coniuge non separato legalmente ed effettivamente, e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, adottato o affidato.
  2. Genitore single con figli a carico: in presenza di un nucleo familiare definito come monogenitoriale, ossia con un solo genitore e almeno un figlio fiscalmente a carico.

Definizione di nucleo monogenitoriale

Il bonus è accessibile anche ai genitori single, a patto che vi sia almeno un figlio a carico. Tuttavia, il concetto di “monogenitorialità” è strettamente regolamentato dall’articolo 12 del TUIR, il che esclude esplicitamente alcune categorie di famiglie di fatto. Solo in circostanze particolari, come il decesso dell’altro genitore, la mancata registrazione del figlio da parte del genitore non convivente, o l’adozione/affidamento da parte di un solo genitore, è possibile qualificare la famiglia come monogenitoriale. Anche nelle situazioni di convivenza more uxorio, il bonus è concesso purché l’altro genitore non sia fiscalmente a carico.

Al contrario, se entrambi i genitori riconoscono il figlio e nessuno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, la famiglia non può essere considerata monogenitoriale e, di conseguenza, non si avrà diritto al bonus.

Modalità di richiesta

Il bonus sarà erogato dal datore di lavoro contestualmente alla tredicesima mensilità di dicembre 2024. Tuttavia, per riceverlo, il lavoratore dovrà presentare una richiesta esplicita, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando il possesso dei requisiti e fornendo il codice fiscale di almeno un figlio a carico.