Dal 1 settembre avvisi bonari con 8,33% di sanzione
A partire dal 1 settembre 2024, ci saranno modifiche alle sanzioni per omessi e ritardati versamenti di imposte, introdotte dall’articolo 2 del D.Lgs. 87/2024. La sanzione amministrativa pecuniaria sugli omessi pagamenti sarà ridotta dall’attuale 10% all’8,33% per violazioni commesse a partire da questa data. Per i versamenti omessi o ritardati con scadenza fino al 31 agosto 2024, continuerà a valere la sanzione del 10%.
Queste modifiche derivano dalla riforma dell’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, che regola le sanzioni per ritardi o omissioni nei pagamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione. La sanzione prevista per gli omessi e ritardati versamenti è stata ridotta dal 30% al 25%, con effetti anche sulle comunicazioni di irregolarità (i cosiddetti avvisi bonari) emesse dall’Agenzia delle Entrate. Questo tipo di avviso viene emesso a seguito di controlli automatizzati per correggere errori materiali, di calcolo, o per verificare la correttezza e tempestività dei versamenti.
Il decreto legislativo prevede inoltre che, se i contribuenti pagano le somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso (o 60 giorni dal 1 gennaio 2025), la sanzione sarà ridotta a un terzo dell’importo originario. Con la riduzione della sanzione al 25% per le violazioni commesse dal 1 settembre, la sanzione ridotta sarà dell’8,33%, rispetto al precedente 10%.
In particolare, il 16 settembre 2024 è una scadenza cruciale, con ben 123 tipologie di versamenti in scadenza, tra cui IVA, Irpef, Ires e Irap. I contribuenti che non rispettano tale scadenza potranno beneficiare delle nuove sanzioni ridotte, ma la misura non si applica ai contributi previdenziali, che seguono altre regole.