Denunce anonime per illeciti fiscali: stop dalla Cassazione, sono prove non utilizzabili
Nel contesto dell’impugnazione di un atto fiscale, basato su dati ottenuti da libri, registri e altri documenti raccolti attraverso una visita domiciliare autorizzata dal procuratore della Repubblica, come disciplinato dall’articolo 52 del DPR n. 633/1972, il giudice tributario ha una responsabilità non solo di assicurarsi che la decisione di autorizzare tale accesso sia adeguatamente motivata, in particolare riguardo alla presenza di solidi indizi di una violazione fiscale, ma anche di valutare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria Questo significa che deve basarsi su elementi considerati validi ai fini probatori dal sistema giuridico. Se l’autorizzazione si basa unicamente su informazioni anonime, il giudice deve dichiarare la sua illegittimità e valutare le richieste del fisco ignorando le prove ottenute mediante la segnalazione anonima.