Niente Rottamazione-quinquies nella Legge di Bilancio 2025
Non è prevista alcuna riapertura dei termini per la rottamazione-quater né l’introduzione di una nuova sanatoria per i debiti maturati tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 nella Legge di Bilancio 2025. Questo è quanto emerso dall’intervento alla Camera del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.
Dettagli sulla Rottamazione-quater
Per quanto riguarda la rottamazione-quater, introdotta dall’art. 1, commi 231-252, della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), i contribuenti sono chiamati a rispettare le scadenze per il pagamento delle rate residue. L’ultima rata per il 2024 doveva essere saldata entro il 30 novembre, ma grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dalla normativa e considerando eventuali festività, i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2024 saranno considerati regolari.
I contribuenti residenti nei territori alluvionati beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze previste dalla rottamazione-quater, come stabilito dall’art. 1, comma 9, del D.L. n. 61/2023.
Calendario delle scadenze 2024
Contribuenti ordinari
- 1ª, 2ª e 3ª rata: 20 marzo
- 4ª rata: 5 giugno
- 5ª rata: 23 settembre
- 6ª rata: 9 dicembre
Contribuenti nei territori alluvionati
- 1ª e 2ª rata: 20 marzo
- 3ª rata: 5 giugno
- 4ª rata: 9 settembre
- 5ª rata: 5 novembre
Conseguenze del mancato pagamento
In caso di mancato pagamento, ritardi oltre il termine ultimo o versamenti parziali, i benefici della sanatoria saranno revocati. I pagamenti effettuati in tali casi saranno considerati come acconti sulle somme complessivamente dovute.
Accesso ai documenti di pagamento
I contribuenti possono consultare una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, che include il piano di dilazione e i moduli di pagamento, accedendo all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite SPID, CIE o CNS.
In alternativa, è possibile richiedere la comunicazione senza credenziali compilando un apposito modulo disponibile nell’area pubblica del portale, allegando la documentazione di riconoscimento.