Sponsorizzazioni ASD: sempre inerenti e deducibili.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 3470 del 7 febbraio 2024, ha ribadito un principio importante in materia di deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione, in base all’articolo 90, comma 8, della Legge 289/2002. Questa disposizione legislativa stabilisce una presunzione legale assoluta riguardo alla natura pubblicitaria di tali spese, a patto che siano rispettati determinati criteri.
Il caso in questione nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno fiscale 2006, in cui si contestava la deducibilità di alcune spese pubblicitarie sostenute da una società di capitali a favore di due Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). Le autorità fiscali e i gradi di giudizio precedenti avevano messo in dubbio la deducibilità di tali spese, basandosi su criteri quali la congruità e l’inerenza delle stesse, nonostante non vi fossero irregolarità nelle scritture contabili.
La Corte di Cassazione ha invece sottolineato che l’articolo 90, comma 8, della Legge n. 289 del 2002 introduce una presunzione legale di inerenza e congruità per le spese di sponsorizzazione a favore delle ASD, limitando così la possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria su questi aspetti. Per beneficiare di tale presunzione, è necessario che lo sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che venga rispettato un limite quantitativo di spesa, che la sponsorizzazione abbia l’obiettivo di promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e che vi sia un’effettiva attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
Questa interpretazione si basa su una consolidata giurisprudenza che riconosce la specificità delle spese di sponsorizzazione nel settore sportivo dilettantistico, considerandole meritevoli di un regime fiscale agevolato per il loro contributo alla promozione dello sport e dei valori sociali ad esso associati. La norma, quindi, mira a incentivare gli investimenti in questo settore, riconoscendo una deducibilità piena delle spese sostenute, indipendentemente da una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
La decisione della Corte di Cassazione ribalta quindi il giudizio dei gradi inferiori, sottolineando l’errore di interpretazione nell’applicazione dell’articolo 90, comma 8, e confermando la deducibilità integrale delle spese di sponsorizzazione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con l’indicazione di adeguarsi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione.