Titoli di Stato fuori dall’Isee, ma con calma …
La recente Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una modifica significativa riguardante il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), escludendo dal calcolo alcuni specifici prodotti finanziari fino a un valore di 50.000 euro. Tuttavia, questa modifica non è ancora operativa, come sottolineato dall’INPS in un recente comunicato.
La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), all’articolo 1, comma 183, prevede che determinati titoli di Stato e prodotti finanziari garantiti dallo Stato siano esclusi dal calcolo dell’ISEE fino a un massimo di 50.000 euro. Questi includono i titoli di Stato specificati nell’articolo 3 del Testo Unico in materia di debito pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso garantito dallo Stato.
Tuttavia, l’attuazione di questa disposizione è subordinata alla modifica del regolamento che disciplina l’ISEE, specificatamente il D.P.C.M. n. 159 del 2013. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a una richiesta di chiarimento da parte dell’INPS, ha confermato che le modifiche al regolamento sono necessarie per rendere effettiva l’esclusione di questi prodotti finanziari dal calcolo dell’ISEE.
Fino all’approvazione di queste modifiche, la normativa attuale rimane in vigore. Ciò significa che, per le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024, è ancora richiesto indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022, come definito dall’articolo 5 del D.P.C.M. n. 159/2013. Questo include i membri del nucleo familiare che detengono tali prodotti finanziari.